Il Principio di precauzione nodo.gif (891 byte)

(Percorso iniziato in Luglio 2000; ultimo aggiornamento : 13 aprile 2002 right-sfondochiaro.gif (838 byte)vai all'aggiornamento -- Chiuso in Agosto 2002)

Perché questo Percorso

Parlare oggi di "Principio di precauzione" significa fare riferimento a una linea di condotta nel campo delle decisioni politiche che riguardano la gestione dell'incertezza scientifica con riferimento alla difesa dell'ambiente, della fauna, della flora, delle risorse naturali, nonché alla tutela della salute del consumatore e della sicurezza alimentare. Alcuni atti politico-normativi dell'Unione europea hanno lo scopo di formalizzare il Principio entro canoni formali il più possibile rigorosi.
Questo Percorso intende, da un lato, individuare i capisaldi politico-normativi del Principio, dall'altro, presentare alcuni documenti che prendono criticamente in esame i suoi contenuti.

(G.M. Borrello)



europa.gif (1408 byte)Atti politico-normativi dell'Unione europea riguardanti il Principio di precauzione [al 17 aprile 2001; fonti tratte dal sito ufficiale dell'Unione europea (europa.eu.int)]

[*] Dal paragrafo 1.4.60 del Bollettino UE 1/2 2000, che si riferisce alla Comunicazione della Commissione UE: «La Comunicazione si prefigge il fine di informare tutte le parti interessate sulle modalità con le quali la Commissione intende applicare questo principio, e di stabilire linee direttive in previsione della sua applicazione. Il principio di precauzione non è definito dal trattato che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell'ambiente, ma la Commissione ritiene che la sua portata sia, in pratica, molto più ampia e si estenda anche alla tutela della salute umana, animale e vegetale. La Commissione sottolinea che il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell'ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente valutazione, gestione e comunicazione del rischio stesso, ed intende alimentare la riflessione in corso in questo settore a livello sia comunitario che internazionale. Il ricorso al principio di precauzione trova applicazione qualora i dati scientifici siano insufficienti, inconcludenti o incerti e la valutazione scientifica indichi che possibili effetti possano essere inaccettabili e incoerenti con l'elevato livello di protezione prescelto dall'Unione europea. Per evitare ogni ricorso ingiustificato al principio di precauzione come forma mascherata di protezionismo, la Commissione precisa che, quando un'azione risulta necessaria, le misure adottate devono essere proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione, non discriminatorie, coerenti, basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell'azione o dell'inazione, soggette a revisione alla luce dei nuovi dati scientifici e mantenute finché il rischio è considerato ancora troppo elevato da essere imposto alla società.»

L'atto che ha dato origine al Principio di precauzione

Il Principio di precauzione trova origine nella Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e approvata dalla Comunità economica europea con la Decisione del Consiglio del 25 ottobre 1993 (right-sfondochiaro.gif (838 byte) il testo della Decisione, che riproduce nell'Allegato A il testo della Convenzione [sul sito "Eur-Lex" dell'Unione Europea].

Con la Comunicazione COM(2000) 1, del 2 febbraio 2000 (il documento è in formato PDF ; per leggerlo occorre il programma Adobe Acrobat Reader) la Commissione europea ha posto le fondamenta della futura policy comunitaria per l'applicazione del Principio. La Comunicazione fa seguito a una Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 aprile 1999, ove veniva chiesto alla Commissione «di essere in futuro ancora più determinata nel seguire il Principio di precauzione preparando proposte legislative e nelle altre attività nel settore della tutela dei consumatori, sviluppando in via prioritaria orientamenti chiari ed efficaci per l’applicazione di questo principio»

Obiettivi della Comunicazione

«La presente comunicazione intende informare tutte le parti interessate, e in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, sul modo in cui la Commissione applica o intende applicare il principio di precauzione al momento di adottare decisioni collegate alla limitazione dei rischi. Tuttavia questa comunicazione di portata generale non pretende di costituire un punto finale della discussione, ma si propone di contribuire ad alimentare la riflessione attualmente in corso, sia a livello comunitario che a livello internazionale.
La presente comunicazione intende stabilire i principi di una comune comprensione dei fattori che attivano il ricorso al principio di precauzione e chiariscono il suo ruolo nell'adozione delle decisioni, individuando orientamenti per la sua applicazione sulla base di principi logici e coerenti.
Gli orientamenti contenuti nella presente comunicazione intendono unicamente costituire un punto di riferimento generale e non modificano in alcun modo le disposizioni del Trattato o della legislazione comunitaria derivata.
Un altro obiettivo è evitare un ingiustificato ricorso al principio di precauzione, che in alcuni casi potrebbe fungere da giustificazione per un protezionismo mascherato. L’elaborazione di orientamenti internazionali potrebbe facilitare il perseguimento di tale fine. La Commissione vuole inoltre sottolineare nella comunicazione che, lungi dall’essere uno strumento per sottrarsi agli obblighi derivanti dagli accordi dell’OMC, il previsto ricorso al principio di precauzione rispetta tali obblighi.
È necessario inoltre dissipare una confusione esistente tra l’utilizzazione del principio di precauzione e la ricerca di un livello zero di rischio che, nella realtà, esiste solo raramente. La ricerca di un livello di protezione elevato per la salute, la sicurezza, la protezione dell’ambiente e dei consumatori si iscrive nel contesto del mercato interno, aspetto fondamentale della Comunità.
La Comunità ha già fatto ricorso al principio di precauzione. Un’esperienza particolare è stata acquisita da tempo nel settore dell’ambiente: in quest’ambito molte misure sono ispirate al principio di precauzione, come quelle adottate per la protezione dello strato dell’ozono o in materia di cambiamenti climatici.» (paragrafo "Obiettivi della presente Comunicazione")

Scheda di sintesi

1. Il Trattato CE contiene un solo riferimento esplicito al principio di precauzione, e più precisamente, nel titolo consacrato alla protezione ambientale. Tuttavia, nella pratica, il campo d'applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori e alla salute umana, animale o vegetale.
2. In assenza di una definizione del principio di precauzione nel Trattato o in altri testi comunitari il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 aprile 1999, ha chiesto alla Commissione di elaborare degli orientamenti chiari ed efficaci al fine dell'applicazione di detto principio. La comunicazione della Commissione costituisce una risposta a questa domanda.
3. La fissazione di orientamenti comuni riguardanti l'applicazione del principio di precauzione avrà anche ripercussioni positive a livello internazionale.
Il principio è stato adottato in varie convenzioni internazionali ed il suo concetto figura in special modo nell'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Una definizione chiara del modo con cui la Comunità intende fare ricorso al principio di precauzione per garantire un livello idoneo di protezione ambientale e della salute può contribuire alle discussioni già iniziate negli ambienti internazionali.
4. Nella sua comunicazione, la Commissione analizza rispettivamente i fattori che provocano il ricorso al principio di precauzione e le misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche orientamenti per l'applicazione del principio.
- I fattori che originano il ricorso al principio di precauzione
5. Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.
6. La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.
Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.
- Le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione
7. Per quanto riguarda le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione, esse possono prendere la forma di una decisione di agire o di non agire.
La risposta scelta dipende da una decisione politica, che è funzione del livello di rischio considerato come "accettabile" dalla società che deve sostenere detto rischio.
8. Quando agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche sembra essere la risposta appropriata a un rischio in virtù dell'applicazione del principio di precauzione, bisogna ancora determinare la forma che deve prendere questa azione. Oltre all'adozione di atti giuridici suscettibili di controllo giuridico, tutta una serie di azioni è a disposizione dei responsabili (finanziamento di un programma di ricerca, informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo ....).
In nessun caso la scelta di una misura dovrebbe basarsi su una decisione arbitraria.
Orientamenti per il ricorso al principio di precauzione
9. Tre principi specifici dovrebbero sottendere il ricorso al principio di precauzione:
• l'attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la più completa possibile. Detta valutazione dovrebbe, nella misura del possibile, determinare in ogni istante il grado d'incertezza scientifica;
• qualsiasi decisione di agire o di non agire in virtù del principio di precauzione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
• non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili, tutte le parti in causa dovrebbero avere la possibilità di partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.
10. Oltre a questi principi specifici, i principi generali di una buona gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato. Si tratta dei cinque seguenti principi:
• la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
• la non discriminazione nell'applicazione delle misure;
• la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
• l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
• il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.
L'onere della prova
11. Al di fuori delle regole che si applicano ai prodotti quali le medicine, gli anticrittogamici o gli additivi alimentari, la legislazione comunitaria non prevede un sistema di autorizzazione preventivo all'immissione sul mercato dei prodotti. Nella maggior parte dei casi, spetta pertanto all'utilizzatore, ai cittadini o alle associazioni di consumatori di dimostrare il pericolo associato a un processo o a un prodotto dopo che questo è stato immesso sul mercato.
12. Secondo la Commissione, un'azione presa a titolo del principio di precauzione può in taluni casi comportare una clausola d'inversione dell'onere della prova sul produttore, il fabbricante o l'importatore. Questa possibilità dovrebbe essere esaminata caso per caso; la Commissione non preconizza l'estensione generale di un tale obbligo a tutti i prodotti.

Il dibattito nel nostro Forum in merito alla sostanza del Principio (a ritroso nel tempo)

v-grigia.gif (82 byte) Forum - 10 maggio 2001

Precauzione vs libertà di ricerca... ? (G.M. Borrello)

Il Principio di precauzione e il problema delle decisioni volte ad orientare la ricerca scientifica

v-grigia.gif (82 byte) Forum - 17 Aprile 2001

Tullio Regge su La Repubblica... (S. Cacciari)

v-grigia.gif (82 byte) Forum - Febbraio 2001

Viene riportato, da Davide Fasolo (14 feb.), l'articolo di Riccardo Viale "L'onorevole non crede alla scienza"articolo.gif (899 byte) (Sole 24 Ore, Domenicale, 11 febbraio 2001), al quale seguono due commenti di Corrado Roversi (15 feb.) e di Gian Maria Borrello (24 feb.), mentre Andrea Amato propone alcuni distinguo con riferimento specifico al campo delle biotecnololgie (15 feb.).

right-sfondochiaro.gif (838 byte)In precedenza, nel Forum... (sempre a ritroso nel tempo)

v-grigia.gif (82 byte) Novembre 2000

Menesini (26 novembre) ragiona sull'inefficacia del metodo precauzionale come sistema di approccio ai problemi in campo economico e ambientale.

v-grigia.gif (82 byte) Ottobre 2000

v-grigia.gif (82 byte) Giugno 2000

Del Principio di precauzione si è iniziato a parlare nel nostro Forum nel giugno 2000 (intervento di G.M. Borrello del 7 giugno 2000), con riferimento a un articolo di Gianni Taminodocumento.gif (899 byte) (biologo dell'Università di Padova e membro del Comitato nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie)

Items da aprile 2001 a oggi [13 aprile 2002]

 Correlazione 

right.gif (841 byte)Authority e libertà della ricercanodo.gif (891 byte)

right.gif (841 byte)Rassegna Stampa commentata da V. Bertolini, Marzo-Aprile 2001

v-grigia.gif (82 byte) Tullio Regge, La Repubblica del 12 aprile 2002: "I paraocchi sull'ambiente"

v-grigia.gif (82 byte) News - 30 agosto 2001

v-grigia.gif (82 byte) News - 24 aprile 2001

Un articolo sulla difficoltà nel comunicare il significato e la portata del Principio di precauzione: "Il principio di Jonas" di Olivier Postel-Vinay, La Recherche, n. 341, Avril 2001 (Francia) (la traduzione è stata pubblicata su Internazionale n. 380 del 6 aprile 2001).

v-grigia.gif (82 byte) News - 18 aprile 2001

La responsabilità sociale dei ricercatori; il problema dei fini della ricerca e le scelte su che cosa vada finanziato: a un articolo di Rodolfo Saracci e Paolo Vineis ("Ogm, libertà e responsabilità"articolo.gif (899 byte), Il Sole 24 ore del 1 aprile 2001) risponde Silvio Garattini ("Ma no ai divieti ideologici"articolo.gif (899 byte), Il Sole 24 ore del 1 aprile 2001)

v-grigia.gif (82 byte) News - 17 aprile 2001

Items precedenti ad aprile 2001

v-grigia.gif (82 byte) News - 1 marzo 2001

"Le paure del 2000"articolo.gif (899 byte), di Ignacio Ramonet (Le Monde diplomatique - Dicembre 2001): l'articolo riguarda il tema del rapporto tra la scienza e la società e si ricollega al Principio di precauzione. Il seguente interrogativo che conclude l'articolo è rappresentativo dell'impostazione con cui è affrontato tale argomento: «La definizione del rischio accettabile, che si pretende di delegare agli "esperti", non riguarda forse noi tutti?».
Un'altra citazione: «(...) Ognuno di noi ha potuto constatare che le istituzioni responsabili di garantire la sicurezza (parlamento, governo, esperti), hanno più volte mancato alla loro missione, dando prova di imprudenza e di negligenza. Tra l'altro, i "decisori" si sono abituati a ipotecare le sorti della collettività senza curarsi di chiedere preventivamente il parere degli interessati, cioè dei cittadini. Sono stati così alterati i termini del patto democratico.»

v-grigia.gif (82 byte) News - 25 febbraio 2001

Il Manifesto, 13 febbraio:
Marcello Cini, "Una questione di principio"articolo.gif (899 byte)
Arroganti certezze. E' scontro tra i sostenitori del "principio di precauzione", proprio del pensiero ecologista, e quelli del
"principio di certezza".
«Come facciamo ad essere sicuri che le loro scelte [ndr: le scelte degli scienziati] siano le migliori possibili dal punto di vista dei soggetti sociali inevitabilmente e pesantemente coinvolti, che non sono una generica "umanità", ma popoli, classi, categorie economiche, comunità culturali, individui, che si trovano oggi e si troveranno domani a doverne subirne le conseguenze, nel bene e nel male?
Si risponde a questa domanda dicendo: sono i politici che devono decidere come utilizzare i nostri risultati; lasciate però ai ricercatori la libertà di scegliere dove e come raggiungere la conoscenza di quei fatti certi e di quelle relazioni oggettive di causa ed effetto che devono fornire le basi per quelle decisioni. Ebbene, questa divisione di compiti non funziona. Non funziona perché esclude in partenza proprio quei "fatti intrisi di valori" che segnano la vita dei soggetti sociali che in teoria dovrebbero essere tutelati. Gli "scienziati" infatti, per definizione, si occupano solo di quei fatti dei quali possono acquisire la certezza. Per quanto riguarda la salute, per esempio, si limitano a dire: "non ci sono evidenze certe che la tal cosa sia dannosa". I "decisori" a loro volta utilizzano queste certezze come base di partenza per realizzare gli obiettivi da perseguire sulla base dei loro "valori". Dicono: "visto che la tal cosa non è dannosa possiamo utilizzarla per il bene comune".
E le incertezze? Chi si occupa delle incertezze? Chi si occupa dei costi che forse noi stessi, ma certamente qualcun altro, già oggi o in un futuro più o meno prossimo, dovrà pagare per i benefìci che le certezze delle tecnologie di punta possono riversare nell'immediato su di noi? Perché di questi costi nessuno parla?
(...)
Come si fa a ignorare che soltanto l'uno per cento dei fondi destinati dal Dipartimento americano all'agricoltura alla ricerca biotecnologica viene stanziato per l'accertamento dei rischi?
(...)
Rivendicare l'autonomia della ricerca dalla politica è perciò un obiettivo illusorio, perché la ricerca è immersa fino al collo nel tessuto sociale e dipende sempre più dalle forze che lo plasmano e dalle tensioni che lo attraversano.»

Oltre al rapporto tra "principio di precauzione" e "principio di certezza" e al rapporto scienza e politica, l'articolo affronta anche il tema della brevettabilità degli organismi viventi in senso criticamente negativo. Su questo argomento, si veda right-sfondochiaro.gif (838 byte)Brevetto e organismi viventinodo.gif (891 byte).

v-grigia.gif (82 byte) News - 8 gennaio 2001

Marco Ventura, "«Le biocolture fatevele in terrazza»environmentglob.gif (821 byte) [Rassegna stampa del Sito Web Italiano di Filosofia].
«La scelta contro gli Ogm è politica, i ricercatori che non ci stanno se ne vadano». «Ci sono scienziati che giocano con la genetica come un terno al lotto, solo per diventare ricchi»", Il Giornale, 14 dicembre 2000 (intervista al ministro Pecoraro Scanio).

v-grigia.gif (82 byte) News - 6 dicembre 2000

Pecoraro Scanio risponde a Blair: in "Biotech, il pianeta ostaggio del mercato" (working-doc.gif (938 byte)documento di lavoro), oggi su La Repubblica, il Ministro delle Politiche agricole risponde all'articolo del premier britannico pubblicato su La Repubblica del 20 novembre, intitolato "Chi si oppone al biotech non è un eroe"working-doc.gif (938 byte)
Per un quadro delle posizioni di Pecoraro Scanio e di come vengono sentite dall'opinione pubblica e dagli scienziati in Italia, si veda l'articolo di Piero Piazzano "Italy: a GMO-free country?" su BioMed Central [www.biomedcentral.com].

v-grigia.gif (82 byte) News - 4 novembre 2000

"La patata di Montezuma"articolo.gif (899 byte), Il Sole 24 Ore del 29 ottobre 2000, Inserto domenicale.

v-grigia.gif (82 byte) News - 14 settembre 2000

"Ma chi ricorda più il principio di precauzione?" di Maurizio Blondet su Avvenire del 29 agosto 2000 [Rassegna stampa dello SWIF]
«Il Principio di precauzione è prescritto una sola volta nel Trattato di Maastricht, e per la protezione dell'ambiente. Ma oggi, i documenti della Commissione ammettono che "il campo d'applicazione del Principio è in realtà molto più vasto". Esso "deve essere applicato quando un'oggettiva e preliminare valutazione scientifica dica che è ragionevole temere effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente o la salute di uomini, animali e vegetali, incompatibili con l'alto livello di protezione scelto dalla Comunità".
Dunque, la stessa Commissione riconosce che il Principio di Precauzione è suscettibile di un'applicazione molto più estesa di quella attuale. Per ora, esso è stato fatto valere - e non senza fatica e tentativi di colpi di mano delle note lobbies - per i cibi geneticamente modificati. Non è dato sapere quanto dovremo aspettare perché i cervelloni della Scienza capiscano che il Principio di Precauzione si applica, a maggior ragione, alla clonazione di cellule fetali umane, eseguita a scopo "terapeutico".
C'è da disperarne. Perché, per ora, alcuni dei più ragguardevoli cervelli della Scienza restano confinati a "ragionamenti" di livello assai basso. Il primo suona così: "Visto che quegli embrioni umani li abbiamo in frigo, come sottoprodotti di fecondazioni artificiali, tanto vale usarli. O dobbiamo buttarli via?". L'altro suona: "Se ci lasciate clonare gli embrioni umani, entro cinque anni vi promettiamo cure mirabolanti contro l'Alzheimer e la cirrosi". Quest'ultimo argomento è una versione aggiornata del principio "Il fine giustifica i mezzi"; il primo, temiamo, poteva essere sottoscritto anche dal dottor Mengele, grande sostenitore dell'uso di uomini come "materiale" da esperimento. La civiltà giuridica europea, ci pare, si fonda su altri principi.»

v-grigia.gif (82 byte) Luglio 2000

v-grigia.gif (82 byte) Un articolo del 1999

"Con il gene nel piatto", di Pietro Greco, L'Unità, 3 dicembre 1999articolo.gif (899 byte)