
Il Principio di precauzione nella giurisprudenza europea: un principio da prendere con precauzione
di Redazione FGB [1], 13 Novembre 2005
'La statistica mette in evidenza un'applicazione inconsistente e persino controintuitiva, perché i giudici sembrano più inclini a decidere a favore della precauzione proprio nelle sentenze in cui il principio riveste un ruolo secondario'.Con la conseguenza che:
'i verdetti appaiono piuttosto imprevedibili: mentre il principio di precauzione è stato severamente applicato in qualche contenzioso sugli Ogm, per esempio, è stato interpretato in modo più permissivo nelle decisioni sulla carne bovina a rischio Bse. In qualche caso le corti sono arrivate a conclusioni paradossali perché l'intento precauzionale si è concretizzato in un ribaltamento dei dati scientifici'.A giudizio dell'articolista il principio di precauzione risulta, perciò di scarsa applicabilità ed efficacia:
'Il problema di fondo è che il principio di precauzione, invece di restare come una sorta di riferimento generale, è andato cristallizzandosi in norma vincolante, trasformandosi da soft law in hard law senza possederne i requisiti. I suoi critici, quindi, possono interpretare i primi dieci anni di attività delle corti europee come una conferma del fatto che si tratta di uno strumento inaffidabile e capriccioso, che non offre criteri oggettivi di valutazione e si presta a essere utilizzato arbitrariamente contro le nuove tecnologie o i nuovi prodotti senza garantire allo stesso tempo una migliore tutela della salute pubblica o dell'ambiente'.
Mostra/Nascondi i link citati nell'articolo
Link citati nell'articolo:
- 1] /schedabiografica/Redazione FGB
- 2] /06/bertolini/darwin-0509.htm
- 3] http://www.aei.org/publications/pubID.21229/pub_detail.asp
CC Creative Commons - some rights reserved.

Articoli di: