1. I bisogni del mercato superano il diritto e guidano, in alcuni casi, le
istituzioni con tutti i rischi e le positività che possano derivarne.
2. L'iniziativa economica privata gode della tutela del brevetto che, nel modo in
cui è giuridicamente disciplinato, contrasta a volte con il portato della biotecnologia.
3. L'EP 695351 può essere analizzato come conseguenza in sede europea del
brevetto WO 99/21415. Le istituzioni dell'Unione europea ritengono importante rimuovere i
limiti alla iniziativa economica delle imprese in ogni campo, in particolar modo in quello
redditizio delle biotecnologie.
4. Non considero la concessione del brevetto EP 695351 come il resoconto di un
errore o di una svista dell'Ufficio Brevetti Europeo (*), ma come una
risposta ai bisogni ed alle necessità delle imprese europee che investono o investiranno
nel settore.
5. Il brevetto EP 695351 dimostra che ogni riconoscimento o tutela concessa a
trovati attinenti al campo della biotecnologia (e quindi degli organismi viventi) dipende
dall'Ufficio preposto e solo secondariamente dalla disciplina interna o comunitaria.
(*) BRUSSELS (CWNews.com/LSN.ca) - Thanks to a meticulous search
through a 235-page patent application document, the Greenpeace environmentalist group has
discovered that the European Patent Office approved human cloning last December [1999].
The Patent Office claimed yesterday that the approval was "by mistake." The
British Telegraph newspaper reported that EP 695351 was granted last December to the
University of Edinburgh and the Australian company Stem Cell Sciences.
Christian Gugerell, head of the biotechnology section of the Munich-based patent office,
said: "We've committed a very serious error. It's not our practice to grant patents
on human beings."
Greenpeace said it discovered the patent for "animal transgenic stem cells"
while it was doing a library search on patents for genetically modified plants.
[from: http://www.freerepublic.com/forum/a38b55d130b3a.htm]
Il rapporto tra l'istituto giuridico del brevetto e gli organismi viventi nasce
dall'evoluzione scientifica e dalla ricerca nel campo biotecnologico.
Le scoperte recenti permettono di intervenire sul ciclo di formazione della vita
modificando qualsiasi organismo.
Le finalità degli studi e delle applicazioni delle biotecnologie hanno un indubbio valore
scientifico ed economico.
L'iniziativa economica privata gode della tutela del brevetto che nel modo in cui è
giuridicamente disciplinato contrasta a volte con i frutti della biotecnologia.
Punto di partenza della mia analisi è rilevare come l'attrito giuridico tra il
brevetto e le invenzioni biotecnologiche nasce in Europa prima della concessione del
brevetto EP 695351 ed oltre oceano ancora prima del brevetto WO 99/21415 che hanno
rappresentato lo "scattering" del fenomeno.
Si è di fronte ad un problema giuridico-teorico di fondo che nasce prima dei due brevetti
individuati.
Il brevetto italiano secondo il Regio Decreto che lo disciplina (R.D. n.1127 del 1939,
importante l'art. 12) tutela le invenzioni dando l'esclusiva nello sfruttamento del
trovato. Le invenzioni biotecnologiche sono in realtà delle scoperte che fanno parte
dello stato della natura e che emergono solo grazie a procedimenti tecnici volti ad
isolarli e sfruttarli.
Il brevetto tutela le invenzioni e non le scoperte: in questo si manifesta l'attrito
teorico-giuridico.
La Direttiva europea 98/44 ha formalizzato il compromesso della concessione del
brevetto per le invenzioni biotecnologiche ed inoltre ha delimitato i confini del
brevettabile e del non brevettabile nel campo biotecnologico. La Direttiva ha risolto il
problema teorico-giuridico creando sostanzialmente una eccezione nel consentire per le
biotecnologie la brevettazione di scoperte.
Nel delimitare i paletti del consentito ha lasciato spazio, nel modo in cui i precetti
sono stati formulati, all'Ufficio Brevetti Europeo.
I motivi che presiedono alla concessione del brevetto EP 695351, che permette la
brevettazione di procedimenti di "isolation, selection and propagation of animal
transgenic stem cells", non risiedono in una Direttiva poco efficace o in una svista,
come dichiarato dall'Ufficio Brevetti Europeo [*] o in una
interpretazione forzata del testo comunitario, ma dipendono da scelte ben precise che si
collocano, temporalmente, al momento dell'esame previsto ai fini della concessione del
brevetto da parte dell'ufficio preposto in Europa, la cui attività è disciplinata dalla
Convenzione di Monaco.
La competizione tra i continenti di fronte alla nuova frontiera del progresso e del
successo economico rappresentato dalla brevettabilità del vivente deve essere, a parere
della Commissione Europea, favorita.
L'EP 695351 può essere analizzato come conseguenza in sede europea del brevetto WO
99/21415. L'Europa e le sue istituzioni ritengono importante rimuovere i limiti alla
iniziativa economica delle imprese in ogni campo, in particolar modo in quello redditizio
delle biotecnologie.
Le scelte dell'Ufficio Brevetti Europeo si dimostrano di stimolo alla crescita e di tutela
del mercato europeo che, ai fini di una propria sopravvivenza, deve resistere alle
potenzialità d'oltre oceano "bypassando" la Convenzione di Monaco (EPC; art.53)
e la Direttiva 98/44 che in sostanza vietano, pur ammettendo tutela per le invenzioni
biotecnologiche (Direttiva 98/44), la brevettazione del vivente.
La condotta dell'Ufficio Brevetti Europeo, coerente con quella del Parlamento e della Commissione Europea, gode degli spazi lasciati dalla normativa; nel caso in esame, dalla Direttiva 98/44 che usa riferimenti troppo astratti come per il divieto di rilascio di brevetti per la clonazione e manipolazione genetica di "esseri umani". Il brevetto EP 695351 potrebbe esser impiegato per generare qualcosa che non si reputi umano anche se biologicamente derivante dalla nostra struttura genetica.
A questo punto mi sembra giusto ricordare, il trend delle istituzioni comunitarie circa
gli alimenti transgenici la cui discussa commercializzazione e diffusione è stata con le
dovute accortezze ammessa dalla Commissione europea con la Direttiva 90/220/CEE e con il
Regolamento n. 258/97 (circa i nuovi prodotti e ingredienti alimentari). La decisione
Novartis del 20 Dicembre 1999 (circa il caso G1/98) dimostra come la Comunità per mezzo,
nel caso specifico, della Commissione Allargata dei ricorsi dell'Ufficio Europeo dei
Brevetti abbia creato una convivenza tra l'articolo 53. B della Convenzione di Monaco (che
vieta brevetti di varietà vegetali) e la brevettabilità delle piante transgeniche.
La stessa realtà si manifesta nel caso del brevetto EP 695351.
La Comunità europea, di fatto, con il brevetto EP 695351, decide per una convivenza tra la Convenzione di Monaco (articolo 52 n.2 e 53.B), la Direttiva 98/44 e i brevetti sugli organismi viventi come avvenuto per le piante e i prodotti transgenici in occasione del caso Novartis.
In reazione al brevetto EP 695351, la risoluzione del 30 Marzo 2000 del Parlamento
Europeo che afferma opposizione contro l'applicazione delle biotecnologie agli esseri
umani (articolo 6 della Direttiva 44/98) non ha rilevanza, specialmente se si riflette sul
reale peso che questa istituzione ha di fronte alla Commissione europea che, se pur
investita da tempo circa il fugare ogni dubbio sulla brevettazione degli esseri umani e di
parti del corpo umano, non è ancora intervenuta seriamente sul problema.
Non considero la concessione del brevetto EP 695351 come il resoconto di un errore o di
una svista ma come una risposta ai bisogni ed alle necessità delle imprese europee che
investono o investiranno nel settore.
A conferma di questa interpretazione i contenuti della collaborazione da poco avviata tra
l'Ufficio Brevetti Europeo e le imprese italiane, estrinsecatasi in brevi corsi di un
giorno di stimolo agli investimenti ed alla consequenziale brevettazione in ogni campo.
Le comprensibili reazioni di Greenpeace, molto sensibile ai due brevetti, sono motivate
più da ragioni etico-ideologiche che da illiceità di tipo o stampo giuridico.
Gli esperti della disciplina brevettuale conoscono la "ratio" che oggi si cela
dietro al brevetto. Il brevetto tutela l'iniziativa economica anche oltre la propria
disciplina. Ne sono esempio proprio le invenzioni biotecnologiche che ottengono brevetto
anche senza la presenza del requisito dell'attività inventiva, richiesto nel nostro paese
dal R.D. 29 Giugno 1939, n. 1127 come modificato dal D. P. R. 22 Giugno 1979, n. 338
(articolo 16).
I bisogni del mercato superano il diritto e guidano, in alcuni casi, le istituzioni con
tutti i rischi e le positività che possano derivarne.
Come sottolineato dai più celebri autori in questo campo, il brevetto è un mezzo di
tutela dell'investimento, della ricerca. La sua concessione dipende da fattori esterni
alla propria disciplina, che quindi subisce attriti e compromessi.
Alla luce di questo, non dovrebbe destare sorpresa, dal punto di vista giuridico, la
parziale inefficacia della Direttiva 98/44 (se intesa come mezzo di difesa contro il
rilascio di brevetti per la clonazione e la manipolazione genetica) e quindi la
concessione di brevetti aventi ad oggetto organismi viventi.
Il brevetto EP 695351 dimostra che ogni riconoscimento o tutela concessa a trovati
attinenti al campo della biotecnologia e quindi degli organismi viventi dipende, sulla
base di quanto esposto, dall'Ufficio preposto e, solo in un secondo momento, dalla
disciplina interna o comunitaria.
L'Ufficio Brevetti Europeo ha seguito, nel caso specifico, il trend comunitario.
Il testo della Direttiva 98/44:
- www.europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1998/it_398L0044.html
Il testo della Convenzione di Monaco (EPC):
- www.admin.ch/ch/i/rs/0_232_142_2
Legislazione comunitaria sui cibi transgenici:
- www.europalex.kataweb.it/DossierView/0,1618,2124%7c329,00.html
Il caso Novartis:
- www.it.novartis.com/biotecnologie/home.htm
- www.sib.it/itasib/novita/pat/280400.htm
I nuovi rapporti tra l'EPO e le imprese italiane:
- www.sviluppoimpresa.com/risorse/391/547.html
La rilevanza economico-sociale delle biotecnologie e competizione tra i
continenti:
- www.area.trieste.it/html/news/magazine/12/12_5.htm
Nozioni generali sul fenomeno delle biotecnologie:
- www.ecn.org/ska/biotech/biotech2.htm
Nozioni sintetiche e generali sulle biotecnologie ed i brevetti:
- www.sib.it/itasib/novita/pat/100800.htm
Il brevetto EP 695351:
- www.gene.ch/genet/2000/Mar/msg00059.html
- www.freerepublic.com/forum/a38b55d130b3a.htm
- www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,1842|102,00.html
Materiale di fonte Greenpeace:
- www.greenpeace.org/pressreleases/geneng/2000oct5.html
- www.greenpeace.org/pressreleases/geneng/2000nov19.html
Valutazioni critiche sul rapporto brevetti-organismi viventi:
- www.sherwood.it/n08/omg.htm
- www.terresacree.org/actua47.htm
- Menesini, Le invenzioni bioetiche fra scoperte scientifiche; applicazioni industriali: preoccupazioni bioetiche, in Riv. Dir. Ind. 1996.
- Menesini, Il vivente brevettabile, Centro stampa univ. Perugia, 1996.
- Di Cataldo, La brevettabilità delle biotecnologie: novità, attività inventiva, industrialità; in Riv. Dir. Ind., 1999.
- Bianchetti- Pifferi, Il requisito evanescente dell'attività inventiva delle invenzioni chimiche e biotecnologiche, in Riv. Dir. Ind. N. 1/2000.
- Comitato bioetica e biotecnologie di Teramo
- Conferenza: "Il carattere problematico delle obiezioni bioetiche alla brevettabilità del vivente" tenutasi nel mese di Dicembre nella facoltà di Giurisprudenza di Perugia. Interventi della Dottoressa Cinzia Caporale e del Professore Vittorio Menesini.
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[*]Andrea Tatafiore (Scheda biografica)
è dottore in giurisprudenza, specializzato in diritto industriale