La regolamentazione U.E. per l’impiego di ogm nel settore agroalimentare

di Vincenzo Lungagnani [ * ]


Per chi si faccia carico di spiegare a futuri laureati in biotecnologie che l’uso di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) costituisce attività potenzialmente pericolosa e che, a questo titolo e per evitare danni, essi dovranno esercitare il massimo grado di perizia, prudenza e diligenza nell’esercizio delle attività professionali ad essi collegate, risulta impossibile interpretare in modo giuridicamente rigoroso e biologicamente razionale le motivazioni dell’ondivaga regolamentazione dell’Unione Europea (UE) e dei suoi Paesi membri in materia di sicurezza e di proprietà intellettuale collegabili agli OGM.

In particolare, una Direttiva sull’emissione nell’ambiente di OGM è stata adottata nel 1990, ha prodotto alcune autorizzazioni di piante GM ad uso agricolo negli anni 1994-97, è stata oggetto di moratoria nel 1998 ed è stata sostituita da una nuova Direttiva nel 2001. Nel contempo, un Regolamento sull’uso inter alia di prodotti derivati da OGM nell’alimentazione è stato adottato nel 1997, ha condotto nello stesso anno ad alcune autorizzazioni di prodotti derivati da mais, soia e colza, è stato arbitrariamente disatteso a partire dal 1998 ed è oggi “sterilizzato” in materia di OGM ad opera del Regolamento (CE) 1829/2003 del 22.9.2003.

In parallelo, il comportamento delle Istituzioni dell’UE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche è stato più lineare, benché molto contrastato: nel luglio 1998 è stata adottata una Direttiva di armonizzazione delle leggi brevettuali nazionali, sufficientemente chiara e rispettosa del Diritto sostanziale instaurato da anni di esperienza dagli Uffici brevettuali di tutto il mondo. A questo punto, sono stati numerosi gli Stati membri – Italia compresa – a sollevare obiezioni ed a introdurre proposte di recepimento della Direttiva contenenti norme difformi dal dettato comunitario, anche in evidente disprezzo di una eloquente Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE.

La linea regolamentare dominante identifica quindi una UE che fino all’anno 1998 tende a seguire, seppure con ritardo e con qualche difficoltà, lo sviluppo mondiale d’impiego degli OGM nel settore agroalimentare, ma che tende ad opporsi a tale sviluppo a partire da quello stesso anno. A questo punto, una domanda s’impone: cosa è successo nel 1998? Sul piano della sicurezza d’uso dei prodotti GM (e dei loro derivati) non è sicuramente successo nulla di allarmante; al contrario, proprio in quell’anno iniziava il significativo decollo delle coltivazioni di piante GM anche fuori dagli Stati Uniti. È possibile che motivazioni di varia natura abbiano condotto l’UE ad una radicale inversione di rotta, ma appare plausibile ritenere che proprio l’imminente successo degli OGM sul mercato agroalimentare internazionale sia stato determinante nell’indurla ad adottare la “discriminante biotecnologica” come barriera commerciale.

Sul piano del Diritto internazionale non c’è ovviamente nulla di criticabile nel proteggere legalmente la propria agricoltura, e quasi tutti i Paesi occidentali adottano regolamenti di varia natura in questa direzione (a scapito e con buona pace dei Paesi in via di sviluppo). Nell’UE, dove vigono da tempo misure che condizionano sia i prezzi, sia i contingenti produttivi di molti prodotti agricoli, un puro e semplice aumento di produttività (quale ad esempio quello conseguibile mediante l’impiego di sementi di granturco GM resistenti alla piralide) non produrrebbe vantaggi competitivi per le imprese agricole, ed anzi costituirebbe una minaccia per l’equilibrio finanziario della Politica Agricola Comunitaria. Si tratta di un argomento socio-economico, magari discutibile in ambito WTO, ma comprensibile e già utilizzato, ad esempio per vietare l’uso di somatotropina bovina al fine di aumentare la produttività delle vacche di latte. Tuttavia, è difficile accettare e spiegare razionalmente che, per ottenere risultati socialmente condivisibili, si diffondano allarmi ingiustificati in ordine a presunti danni ambientali o alimentari dovuti agli OGM, e si invochi per essi – ed unicamente per essi – l’applicazione di un arbitrario e giuridicamente irrilevante «principio di precauzione».

Negli ultimi cinque anni, per la prima volta dopo un pluridecennale periodo di stretta collaborazione tecnica e di condivisa crescita economica, si è scavato un solco di diffidenze e incomprensioni tra il mondo agricolo comunitario e quello delle imprese fornitrici di mezzi tecnici per le coltivazioni e gli allevamenti, ed a scavarlo hanno sicuramente contribuito le incertezze regolamentari e gli interventi giudiziari in materia di OGM ad uso agroalimentare. Gli affari dell’industria sementiera non ne hanno sofferto più di tanto, visto che l’offerta di sementi GM proviene da imprese comunque dominanti sul mercato comunitario dei tradizionali materiali di riproduzione vegetale, mentre sono state radicalmente vanificate le aspettative degli agricoltori desiderosi di perseguire una strada di innovazione tecnologica nella qualificazione delle produzioni primarie. In parallelo, e in modo non meno drammatico, sono venute a mancare nell’UE - ed in Italia in particolare - le spinte culturali, governative ed imprenditoriali necessarie per un deciso impegno nelle attività di Ricerca & Sviluppo mirate ad innovazioni mediante l’impiego di nuove conoscenze in materia di miglioramento genetico delle coltivazioni.

Le ripercussioni nel lungo termine di questa situazione, benefiche o dannose, potranno venire valutate solamente nel futuro, ma è lecito porsi oggi domande concernenti il merito o la colpa dei mutevoli umori regolamentari e giudiziari in materia di OGM che l’hanno accompagnata, se non provocata. Appare troppo facile e fuorviante attribuire al “popolo di Seattle”, o ai “movimenti”, o ad una non meglio identificata “opinione pubblica”, un peso determinante nell’adottare decisioni normative difformi dalle prevalenti politiche liberiste di fondo dell’UE, formalmente tese alla competitività. Più credibile appare attribuire una maggiore e determinante responsabilità a quegli Stati membri - primi fra tutti Francia e Italia - che traggono maggiori vantaggi a corto termine dal mantenimento delle correnti pratiche protezionistiche comunitarie, e che hanno condizionato le posizioni subalterne delle Organizzazioni rappresentative di coltivatori ed allevatori, da sempre più attente alla intercettazione dei sussidi comunitari che alla qualificazione delle produzioni agricole.

Vi è qualcosa di intrinsecamente incomprensibile in queste vicende, dominate da uno straordinario e spesso contraddittorio attivismo regolamentare in materia d’uso «precauzionale» di OGM, di fronte al quale gli agricoltori dell’UE possono apparire, in funzione dei punti di vista, sia come beneficiari sia come danneggiati. Sembra quasi si sia dimenticato che in agricoltura sono dominanti le imprese private, ognuna di esse formalmente libera - come ogni imprenditore - di decidere la propria politica di innovazione tecnologica: di fatto, ognuna di esse è prigioniera di una visione collettiva degli interessi economici, ed è condizionata da una pretestuosa politica di protezione ambientale. Certo, nel corto termine, nessuna tecnologia può rimpiazzare il reddito agricolo garantito oggi dai sussidi comunitari ma, nel lungo termine, potrà risultare disastroso rimanere tagliati fuori dall’inarrestabile modernizzazione dell’agricoltura mondiale; quanto all’ambiente, e per rimanere ai fatti contingenti, è impossibile immaginare che il granturco GM resistente alla piralide possa peggiorare in modo significativo la situazione attuale delle coltivazioni comunitarie, per le quali il granturco stesso – diffusosi progressivamente negli ultimi cinquanta anni - ha costituito, da solo, un massiccio e capillare mutamento delle abitudini agronomiche tradizionali dell’UE.

Sul piano dell’esigenza di sicurezza e dell’opportunità di promuovere lo sviluppo delle biotecnologie agroalimentari non possono esserci divergenze di fondo e a lungo termine tra diverse aree del pianeta. Le Organizzazioni internazionali competenti in materia dovranno necessariamente riprendere e completare le indicazioni fornite dall’OCSE nei primi anni novanta del secolo scorso, che sono state attuate senza inconvenienti da tutti i Paesi occidentali (inclusa l’UE fino al 1998), e che hanno costituito la base del vigente consenso internazionale sul movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati e sulla loro utilizzazione produttiva.

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[*] Vincenzo Lungagnani è docente di Normative e Bioetica al Corso di Laurea in Biotecnologie all'Università di Milano Bicocca.

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